Che cosa è
L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
Il responsabile della trasparenza è il Segretario Comunale.
La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto (IN ALLEGATO) e presentata:
– tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
caprileone@pec.intradata.it
– tramite posta ordinaria all’indirizzo via Sant’Antonio snc, Capri leone – Fraz. Rocca(ME)
– direttamente presso l’Ufficio Protocollo, sito in via Sant’Antonio snc, Capri leone – Fraz. Rocca(ME)
Il procedimento
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del Settore per materia e ne informa il richiedente. Il Responsabile, entro trenta giorni, pubblica nel sito web https://comune.caprileone.me.it/ il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui il Responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web https://comune.caprileone.me.it/https://comune.caprileone.me.it/ quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Tutela dell’accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
Pagina aggiornata il 11/07/2024